Con la sentenza n. 2783/2025 depositata il 9/4/2025 la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia sezione n.8 ha stabilito che nell’accertamento basato su studi di settore cui era stata sottoposta una societò difesa dall’Avv. Salvatore Astuto nello stesso giudizio non sussistesse il requisito della “grave incongruenza” tra reddito presunto e reddito dichiarato che costituisce il presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati. Infatti, nel caso in esame lo scostamento tra il reddito minimo presunto ed il reddito dichiarato era pari solo a 1,6 %. Per questi motivi la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato il predetto avviso di accertamento.
Sentenza n. 2783_2025 della Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia