
Sono rottamabili con la rottamazione quinquies le cartelle esattoriali relative a debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 633/1972 e agli articoli 54 bis e 54 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’I.N.P.S., con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada a seguito di rottamazione delle cartelle relative non si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.lgs n.112/1999.




