Il Tribunale di Sciacca veniva adito in via cautelare, quindi per l’ottenimento di un provvedimento urgente, da un privato per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo di una Società assistita dall’Avv. Salvatore Astuto in quanto asseriva che il proprio fondo fosse intercluso.
Il Tribunale di Sciacca con l’ordinanza del 8/11/2017, accogliendo la linea difensiva dell’Avv. Salvatore Astuto, rigettava la predetta richiesta cautelare in quanto il privato aveva riproposto la medesima domanda nei confronti della stessa parte già rigettata con sentenza passata in giudicato. Pertanto, il Tribunale nel caso in esame ha applicato l’art. 2909 c.c. che prevede che: “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” e copre sia il dedotto che il deducibile, precludendo, quindi, la riproposizione della medesima domanda nei confronti della stessa parte o dei loro eredi o degli aventi causa. Studio Legale Agrigento civile Studio Legale Agrigento civile Studio Legale Agrigento civile Seredi o aventi causa” e copre sia il dedotto che il deducibile, precludendo, quindi, la riproposizione della medesima domanda nei confronti della stessa parte o dei loro eredi o degli aventi causa. se
Avv. Salvatore Astuto
Vedi Ordinanza del 8/11/2017 del Tribunale di Sciacca Sezione Civile