Confermato l’annullamento di un avviso di accertamento pari ad euro 52.021,50 basato su studi di settore in quanto non sussisteva nel caso in esame il requisito della “grave incongruenza” tra reddito presunto e reddito dichiarato che costituisce il presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore